ACUSTICA INDUSTRIALE
Valutazione dei rischi dell’esposizione al rumore
dei lavoratori ai sensi del Titolo VIII d.Lgs 81/08
Il D. Lgs. 03/08/2009 n. 106
stabilisce che la valutazione dei rischi, nello
specifico quella derivante dall’esposizione al
rumore durante il lavoro, debba essere redatta
“immediatamente” alla costituzione di una impresa
(art. 28 comma 3-bis) e che la stessa sia
rielaborata “immediatamente in occasione di
modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”
(art. 29 comma 3) o comunque ogni 4 anni.
In
conseguenza ad essa dovranno quindi essere attuate
tutte quelle misure tecniche, organizzative ed
individuali necessarie per abbattere o contenere la
diffusione del rumore negli ambienti di lavoro e/o
limitare al massimo l’esposizione dei lavoratori a
tale rischio, privilegiando gli interventi di
riduzione del rumore alla fonte.
Misure di potenza sonora di macchinari in accordo con UNI EN ISO 3744:2010 e UNI EN ISO 3746:2011
Le misure di potenza sonora permettono la
verifica oltre che dei limiti imposti dalla
normativa vigente, anche di quelli contrattuali
imposti in fase di progettazione dal committente al
fornitore dell’impianto o di parti di esso.
Il non
rispetto di tali limiti può determinare oltre che
penali pecuniarie, anche la necessità di adottare
opportuni apparati di mitigazione acustica.
Interventi per la riduzione
o l’eliminazione delle emissioni sonore causate da
attività produttive o da impianti ai sensi dell’art.
8 della Legge n. 447/1995
Tali interventi sono predisposti mediante lo studio
e la realizzazione delle idonee misure atte a
garantire il rispetto dei valori limite fissati
dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale o dalla legislazione nazionale; tali piani
sono predisposti con l’obiettivo di individuare le
migliori soluzioni e sono corredati da valutazioni
analitico - economiche ed indagini fonometriche.
ACUSTICA EDILIZIA
Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne
agli edifici e requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera ai sensi del
d.p.c.m. 05/12/1997
Il titolare del titolo abilitativo, ovvero il
committente, è responsabile del rispetto dei
requisiti igienico sanitari del’’immobile (compresi
quelli che riguardano l’acustica).
Una buona
progettazione acustica permette di rispettare i
requisiti minimi di legge ed in fase di
realizzazione non corrispondono maggiori costi:
numerosi studi, ad esempio dell’Università di
Padova, dimostrano infatti che se un edificio in
corso di esecuzione è il risultato di una buona
progettazione integrata, l’incidenza dei costi (sia
dei materiali che delle prestazioni tecniche) per
realizzarlo in classe energetica A ed acustica I
piuttosto che in classe inferiore è trascurabile
rispetto al costo totale.
Misurazione in opera delle grandezze che
determinano i requisiti acustici passivi dei
componenti degli edifici e delle sorgenti sonore
interne ai sensi del d.p.c.m. 05/12/1997 (collaudo
acustico)
Attraverso il D.P.C.M. 05/12/1997 la Legge Quadro n.
447/1995 stabilisce dei requisiti igienico sanitari
minimi dal punto di vista acustico.
Questi devono
pertanto essere sempre verificati in opera, ovvero è
obbligatorio il collaudo acustico ad edificio
realizzato, anche se molte amministrazioni comunali
non lo richiedono in fase di rilascio di agibilità.
Il titolare del titolo abilitativo è responsabile
dei requisiti acustici passivi del proprio immobile
ed è tenuto in qualsiasi momento, anche dopo il
rilascio dell’agibilità, a dimostrarne il rispetto.
È bene ricordare infatti che il certificato di
agibilità è un documento temporaneo che attesta il
rispetto dei requisiti minimi per gli ambienti, se
nel tempo tali requisiti non sono più sufficienti
l’amministrazione comunale può sospendere
l’agibilità fino a quando non siano ripristinati i
livelli minimi di legge.
Classificazione acustica delle unità
immobiliari in accordo con UNI 11367:2010
Ad oggi la classificazione acustica degli edifici
non è obbligatoria in quanto non è ancora stato
emanato alcun decreto che recepisca la norma UNI
11367:2010, pertanto risulta solamente volontaria.
Tale norma può però diventare cogente nel momento in
cui viene richiamata in un contratto ed a quel punto
deve essere rispettata integralmente, comprese le
appendici informative; pertanto il controllo deve
essere fatto e deve risultare positivo, altrimenti
ci trova davanti ad un inadempimento contrattuale.
Comfort acustico
Il livello di comfort acustico è strettamente legato
alla riduzione ed al controllo del riverbero negli
ambienti, che genera quel fastidioso effetto di
riflesso sonoro.
Spesso il problema del riverbero
acustico nei locali destinati ad uso ufficio, open
space, sala riunione, sale per convegni, ristoranti,
negozi, palestre, piscine, scuole, ecc… viene
affrontato solo in tempi successivi alla costruzione
o ristrutturazione dei locali, perché non se ne è
tenuto conto durante la fase di progettazione.
Ancora più frequentemente, per mancanza di
informazione, ci si rassegna a lavorare o a
frequentare ambienti dove il comfort acustico è del
tutto assente, con la conseguenza che questi
ambienti accentuano notevolmente l’affaticamento, lo
stress ed il malumore.
Un intervento di correzione
acustica può migliorare incredibilmente la
vivibilità di un ambiente chiuso, trasformandolo in
un luogo estremamente confortevole dal punto di
vista acustico. |
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